CIVICUM

CITTADINI E ISTITUZIONI INSIEME PER UNO STATO PIU’ EFFICIENTE

FISCO Nomina i giudici e perde i processi

Jun 12th, 2008 • Categoria: Diritto e giustizia, Fisco, Istruzione, Servizi generali

LA SCONOSCIUTA ANOMALIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

La Direzione Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha dovuto recentemente emanare una circolare per ribadire la necessità di svolgere in modo più professionale la difesa degli interessi erariali in Commissione Tributaria, data la troppo elevata percentuale di soccombenze della Pubblica Amministrazione nelle liti

di Alberto Arrigoni

La battaglia per la trasparenza può essere combattuta anche andando a caccia di curiosità, anomalie, asimmetrie che appaiono “normali” agli addetti ai lavori, ma sono sconosciute ai cittadini comuni. Esiste, per esempio, un ordinamento giudiziario parallelo nel sistema italiano che presenta indubbie peculiarità: quello del contenzioso tributario.

Si tratta di Corti speciali (le Commissioni Tributarie), di giudici speciali (i magistrati tributari), di ordinamenti speciali (una legge di rito che in parte sostituisce il codice di procedura civile) e che confluiscono nell’alveo giudiziario consueto solo in terzo grado. Cioè, in Cassazione. Dove, per altro, è stata costituita la sezione tributaria.

Le liti tributarie hanno, almeno nel primo grado, uno schema obbligato. L’ente impositore – diciamo per chiarezza: il Fisco – chiede un tributo e il cittadino, se ritiene di non dover pagare,  ricorre contro questa richiesta. Dunque, tutto chiaro: nel processo tributario le Parti sono il contribuente e il fisco. Ma chi è il giudice?

Sentenze a cottimo

E’ la Commissione Tributaria costituita da giudici designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, cioè dal Fisco, cioè da una delle due parti contrapposte nel processo. Per quanto sorprendente sembri al cittadino, è dunque il ministero di Economia e Finanza – diciamo per chiarezza: il Fisco – che  gestisce l’ordinamento attraverso il Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria; stabilisce la misura e provvede al pagamento dei compensi a tutto l’apparato della giustizia fiscale, sia di carriera (segretari e commessi), sia  nella posizione dei giudici tributari, remunerati a cottimo – un tanto a sentenza -  senza che tale incarico costituisca uno specifico rapporto di lavoro dipendente.

Insomma, una Parte processuale designa, gestisce e mantiene il giudice delle proprie controversie!
La distinzione fra giustizia ordinaria e giustizia tributaria è così scrupolosamente definita e lo steccato tanto invalicabile, che la lite tributaria non è soggetta a contributo unificato per le vertenze ordinarie– gestito dal ministero di Giustizia – ma solo ad imposta di bollo, che è gestita dal ministero di Economia e Finanze.

Ci sarebbe già di che sorprendersi, ma non basta: In questa situazione anomala si potrebbe temere una palese o larvata sudditanza del giudice alla struttura che lo designa e mantiene. E invece, nulla di più sbagliato!

Le liti tributarie hanno infatti la caratteristica di vedere nella maggior parte dei casi la Parte privata ricorrente prevalere contro la Parte Pubblica Amministrazione. Cioè, l’apparato di giustizia tributaria dà torto nella maggioranza dei casi proprio a quel ministero di Economia e Finanza,   che lo ha in carico e lo designa.

Al riguardo, la Direzione Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha dovuto recentemente emanare una circolare per ribadire la necessità di svolgere in modo più professionale la difesa degli interessi erariali in Commissione Tributaria, data la troppo elevata percentuale di soccombenze della Pubblica Amministrazione nelle liti.

Articolo taggato con: , ,

admin is
Scrivi all'autore | Tutti i post diadmin

Lascia un commento